Uso e abuso dei permessi legge 104/92 – L’ultima ordinanza della Cassazione n. 17102 del 16 giugno 2021 conferma la legittimità del licenziamento a seguito di investigazione svolta dall’Istituto Investigativo Europeo
Se i permessi retribuiti vengono utilizzati dal lavoratore per scopi diversi rispetto a quelli per cui sono previsti, si incorre, non soltanto nel licenziamento per giusta causa, ma ad una severa denuncia penale per truffa ai danni dell’INPS.
I permessi vengono concessi al lavoratore che debba assistere un suo familiare, a cui è stato riconosciuto un handicap più o meno grave e consistono in tre giorni di assistenza al mese, che vengono regolarmente retribuiti dal datore di lavoro (il quale li recupererà dal versamento dei contributi INPS) e che possono anche essere frazionati in ore.
Il datore di lavoro, ma anche lo stesso istituto di previdenza, come confermato dalle sentenze di cassazione, può avvalersi di investigatori privati professionisti autorizzati dal Prefetto della provincia di competenza, per verificare che la giornata, o le ore di permesso mensili, siano correttamente usate al fine di prestare assistenza al familiare disabile e non per scopi diversi e personali.
Secondo la normativa vigente, il lavoratore che usufruisce del permesso ai sensi della legge 104/92, deve utilizzare la maggior parte del tempo per assistere il familiare bisognoso. Potrà chiaramente recarsi in farmacia, dal medico o al supermercato per commissioni sempre inerenti la persona da assistere e, nell’occasione svolgere anche qualche servizio personale ma che non sia prevalente rispetto all’assistenza da prestare. Ogni abuso, anche per un unico episodio contestato, potrà essere sanzionato fino anche al licenziamento per giusta causa e alla denuncia, presso le autorità competenti, per i reati di truffa e di indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato, in questo caso rappresentato dall’INPS, che avrebbe come conseguenza, oltre alla pena prevista dal codice penale, anche il risarcimento di quanto ingiustamente pagato dall’Ente previdenziale.
Sono molteplici le pronunce della Corte di Cassazione che condannano il lavoratore che abusa dei permessi di cui gode ai sensi dell’ex art.33 comma 3 della legge 104/92 e, tra queste, si evidenzia l’ultima ordinanza n. 17102 del 16 giugno 2021 emessa (proprio in seguito ad attività investigativa svolta dal nostro Istituto Investigativo) a seguito del ricorso proposto dal lavoratore già licenziato, avverso alla sentenza 251/2020 della Corte d’Appello di Bari, la quale confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di declaratoria di illegittimità
del licenziamento proposta dal lavoratore licenziato dall’azienda nostra cliente.
Le indagini, svolte dagli investigatori dell’Istituto Investigativo Europeo, hanno accertato e documentato l’abuso dei permessi usufruiti da parte del lavoratore che, invece di assistere la madre disabile, aveva utilizzato le giornate per fini personali, fino anche per recarsi al mare con la famiglia.
Davide Carnevale (direttore dell’Istituto Investigativo Europeo)