L’investigatore si occupa di raccogliere informazioni e prove in molteplici ambiti, al fine di consentire ad un cittadino, di far valere un proprio diritto anche in ambito giudiziario ed accertare la verità documentandola
Sempre più persone ci chiedono cosa bisogna fare per diventare investigatori privati. Preliminarmente è bene capire chi è e cosa fa un investigatore privato. Fino al 2010, la normativa di riferimento era esclusivamente il T.U.L.P.S. (Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza) risalente addirittura al 1931 e alle disposizioni impartite dal Re. L’investigatore privato era un esperto che metteva solitamente a frutto e a servizio dei privati e delle aziende le sue conoscenze investigative e personali, magari maturate nel corso degli anni di servizio svolti come appartenente alle Forze dell’Ordine, che gli venivano riconosciute dal Prefetto con l’autorizzazione ai sensi dell’ex art.134 T.U.L.P.S.
Oggi, da ormai oltre un decennio, l’investigatore privato è diventato un vero e proprio professionista dell’informazione. Il D.M. 269/2010 ha cambiato radicalmente la figura dell’investigatore che si occupa di raccogliere informazioni e prove in molteplici ambiti, al fine di consentire ad un cittadino, che sia privato o un’azienda, di far valere un proprio diritto anche in ambito giudiziario ed accertare la verità documentandola, anche in caso di diritto patrimoniale. In Italia sono circa 1900 i detective privati titolari di istituto.
I romanzi e la televisione hanno rappresentato una figura ben diversa dalla realtà. Lo stereotipo dell’investigatore con cappello, impermeabile, lente di ingrandimento e pipa è soltanto un mito, poiché quella dell’investigatore privato è una professione che richiede, oltre ad eccellenti capacità relazionali, molteplici competenze, spesso molto specifiche (giuridica, informatica, burocratica e procedurale), oltre alla conoscenza delle lingue.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prefettizia, oltre alla laurea e alle capacità professionali documentate, sarà necessario dimostrare anche la capacità economica e gestionale, nonché un chiaro e funzionale progetto d’impresa. Un Istituto Investigativo si avvale di strumentazione tecnologicamente all’avanguardia e di mezzi specifici che richiedono esperienza e specifica competenza.
Per la raccolta delle informazioni l’investigatore potrà valutare l’adozione di appostamenti, pedinamenti, accesso a banche dati e pubblici registri, telefonate, ricerche di O.S.INT. e interviste a testimoni e informatori, operando sempre secondo le prescrizioni e le regole dettate dalla normativa.
Partendo dal dato di fatto che è vietato raccogliere informazioni e svolgere investigazioni senza la specifica autorizzazione del Prefetto, il D.M. 269/2010 ha dettato le regole ed i requisiti necessari che, un privato cittadino deve avere per poter esercitare la professione di investigatore privato. Preliminarmente è bene distinguere la figura dell’investigatore privato titolare e quella dell’investigatore privato dipendente.
L’investigatore privato titolare di istituto deve essere in possesso di specifici requisiti quali:
- una laurea anche triennale in Giurisprudenza, Psicologia ad indirizzo Forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell’Investigazione, Economia o corsi di studio equipollenti;
- aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
- aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate (oppure di aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di Polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni).
L’investigatore privato dipendente deve invece avere i seguenti requisiti:
- aver conseguito il diploma di scuola media superiore;
- aver svolto con profìtto un periodo di pratica, di almeno tre anni, in qualità di collaboratore per le indagini elementari (anche detto C.I.I.E.), presso un investigatore privato titolare d’istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
- aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno -Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, oppure aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di Polizia, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
il collaboratore per le indagini elementari (anche detto C.I.I.E.) o collaboratore investigativo, è una figura professionale introdotta dall’art.5 del D.M. 269/2010.
Per lo svolgimento di attività d’indagine in ambito privato, in ambito aziendale, in ambito commerciale ed in ambito assicurativo, l’investigatore privato autorizzato potrà avvalersi di propri collaboratori (C.I.I.E.) segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS. Il C.I.I.E. potrà operare sotto le direttive e la responsabilità del titolare di licenza e, su sua delega, svolgere attività di osservazione statica (c.d. appostamento) e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta
di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. Non sono previsti requisiti professionali o formativi specifici per svolgere la professione di C.I.I.E. ma la Prefettura verificherà la sussistenza dei requisiti morali richiesti dal TULPS, quali l’assenza di condanne penali e la buona condotta.
Gli investigatori privati e i C.I.I.E. sono soggetti all’obbligo del segreto professionale e alla tutela dei dati personali.
Dott. Davide Carnevale – (direttore dell’Istituto Investigativo Europeo)